Tipologia di marchi

GUIDA AL DIRITTO INDUSTRIALE: tipologia di marchi

Marchio denominativo

È costituito da combinazioni alfanumeriche ed è protetto per il suo "contenuto", indipendente dalla grafica utilizzata (solitamente font Arial o Times New Roman). Il marchio nominativo può quindi essere utilizzato in qualsiasi dimensione, colore e carattere di stampa, pur mantenendo la propria forza.

Marchio figurativo

Trattasi di combinazioni alfanumeriche realizzate con grafie particolari, di disegni o loghi, oppure di combinazioni di loghi e diciture. La protezione è quindi conferita sia al contenuto denominativo, sia alla grafica utilizzata (esattamente a quella). Un cambio di logo comporta necessariamente il deposito di un nuovo marchio.

Marchio di forma

 
 

Un marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o della sua confezione. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Ad esempio, uno pneumatico deve necessariamente svilupparsi circonferenzialmente, dato che è destinato a rotolare sulla strada, e pertanto non è possibile ottenere un marchio sulla circolarità del pneumatico. Al contrario, la famosa bottiglia della Coca-Cola, mostrata nella figura, è tutelata da un corrispondente marchio di forma.

Marchio collettivo

Si tratta di una tipologia di marchio finalizzata a garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi. Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare da parte dei consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici.

L'articolo 11 CPI, che regola questa disciplina, chiarisce che "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti".

 
 

Esempi di marchi collettivi sono il marchio "Parmigiano Reggiano", che fa capo al relativo Consorzio, e il marchio "Vero Cuoio Italiano", che fa capo all'Unione Nazionale Industria Conciaria UNIC.

Insieme alla domanda di registrazione del marchio collettivo devono essere allegati i regolamenti concernenti l'uso del marchio, i controlli da parte del soggetto preposto e le relative sanzioni; le modifiche ai regolamenti devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

Non bisogna confondere la tutela derivante dall'indicazione geografica tipica con quella derivante dal marchio collettivo. Al riguardo, in deroga all'articolo 13, comma 1 CPI, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

Altre tipologie di marchio

I marchi possono essere registrati a colori o in bianco e nero. Esistono poi i marchi costituti da sole tonalità o combinazioni cromatiche (colore pastiglie detersivo Dixan), da suoni (rombo Harley Davidson, gong della BMW) o da profumi purché riproducibili graficamente.