Brevetto europeo
Al momento non esiste un brevetto comunitario. Alcuni Paesi dell'Unione Europea si sono recentemente accordati in tal senso e un nuovo sistema, definito del brevetto unitario, potrebbe entrare in vigore nel 2018.
Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione dedicata al brevetto unitario e al Tribunale Unificato dei brevetti qui.
Attualmente è in vigore il sistema del brevetto europeo, che nasce dalla ratifica - da parte di molti stati europei - della Convenzione sul Brevetto Europeo. La domanda di brevetto europeo designa (copre) inizialmente 38 Stati; si tratta dei 28 paesi dell'Unione Europea più i seguenti: Albania, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia, San Marino e Repubblica di Macedonia, Serbia. È possibile pagare una sovrattassa per includere nella designazione anche la Bosnia Erzegovina e il Montenegro, Marocco, Moldavia, Tunisia e a partire da marzo 2018 Cambogia.
In generale la procedura prevede una ricerca d'anteriorità, un esame di validità, e - se il brevetto viene concesso - una fase di convalida in alcuni o tutti gli Stati inizialmente designati. Nella fase di convalida il brevetto europeo verrà nazionalizzato solo nei Paesi effettivamente scelti dal titolare tra i 38 fino a quel momento coperti.
Ciò che differenzia il brevetto europeo dal tanto atteso brevetto unitario è la necessità delle convalide nazionali al termine della procedura. Le convalide presuppongono a volte la traduzione nella lingua dello stato di convalida, e presuppongono sempre l'elezione di un domicilio elettivo in ciascuno stato di convalida, cioè la nomina di un rappresentante.
Più in dettaglio, al momento del deposito, si pagano le tasse di deposito e di ricerca. Il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità dell'esaminatore sono emessi dopo circa 6-8 mesi dal deposito. Se si decide di proseguire con la procedura, entro circa 24 mesi dal deposito occorre pagare le tasse di designazione per ciascuno Stato di interesse (o un importo massimo forfettario per tutti gli Stati contraenti) e la tassa d'esame.
Nel corso dell'esame, l'esaminatore può emettere una o più memorie tecniche, chiamate Lettere Ufficiali, in cui vengono sollevate obiezioni relative alla brevettabilità del trovato oggetto della domanda. È obbligatorio rispondere nel merito a tutte le obiezioni sollevate nelle lettere ufficiali.
Al termine della procedura centralizzata di fronte all'Ufficio Europeo, si arriva alla concessione o al rifiuto della domanda. Se la domanda viene concessa, entro 3 mesi dalla concessione occorre convalidare il brevetto europeo in uno o più paesi di interesse tra i 38 inizialmente designati. La convalida deve essere completata da un agente brevetti iscritto all'albo dei consulenti in brevetti o degli avvocati del relativo paese; il più delle volte è necessario depositare la traduzione nella lingua nazionale del brevetto concesso.
Lo studio Biesse si avvale dell'assistenza di un network consolidato di corrispondenti in tutti i Paesi della procedura europea per la convalida e la difesa del brevetto.
In parole semplici, dopo la concessione, frutto della procedura unificata avanti l'ufficio brevetti europeo, il brevetto si trasforma in un ventaglio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali è sottoposto alla legge del relativo Paese.
Terzi possono presentare opposizione al rilascio del brevetto entro nove mesi dalla data di concessione. Indipendentemente da tale procedura centralizzata di fronte all'Ufficio Europeo, la validità dei brevetti nazionali può essere contestata in qualunque momento, singolarmente nei vari Stati in cui si è proceduto alla convalida.
La procedura europea comporta l'enorme vantaggio di poter raggiungere fino a 38 paesi con un unico deposito e una sola procedura d'esame, rimandando al momento della concessione la scelta effettiva dei paesi di interesse e i relativi costi.
In pratica la procedura europea si sviluppa secondo il seguente schema:
Procedura europea e le tasse di deposito per il brevetto europeo
Procedura europea (semplificata e con le tasse indicate)