Brevetto Italiano
Una domanda di brevetto in Italia consente di proteggere un’invenzione su tutto il territorio nazionale, e anche nel territorio della Repubblica di San Marino.
A partire dal 2008 la procedura ha subito profondi cambiamenti, mirati ad armonizzare la prassi brevettuale italiana con quella dei paesi nord europei, nei quali la concessione del brevetto è subordinata al superamento di un esame di merito da parte dell’ufficio brevetti.
In particolare sono stati introdotti la ricerca d’anteriorità e l’esame sostanziale (non formale) delle domande di brevetto. In linea di massima la procedura di brevettazione in Italia si sviluppa secondo le seguenti fasi:
Novità e altezza inventiva sono i due requisiti principali per ottenere un brevetto (articoli 46 e 48 del Codice della Proprietà Industriale CPI). L’invenzione deve essere nuova rispetto allo stato della tecnica, e le differenze che la rendono nuova devono essere sostanziali, non banali.
Gli altri requisiti sono l’applicabilità industriale (art. 49 CPI), la liceità (art. 50 CPI) e la sufficienza di descrizione (art. 51 CPI).
La domanda di brevetto o il brevetto nazionali sono azionabili in Italia e a San Marino in qualunque momento della procedura nei confronti di un presunto contraffattore, e possono essere allegati alla richiesta di intervento dell’autorità doganale.
I vantaggi offerti dalla procedura italiana sono diversi. Tra i principali vanno citati i bassissimi costi di deposito e l’ottenimento gratuito del rapporto di ricerca e del parere dell’esaminatore. I costi del rapporto di ricerca sono infatti sostenuti dallo stato italiano, cioè dai contribuenti, e non direttamente dal titolare della domanda di brevetto. Il rapporto di ricerca e il parere preliminare di brevettabilità sono predisposti dall’ufficio europeo dei brevetti EPO per conto dell’ufficio italiano UIBM.
In pratica la procedura italiana si sviluppa secondo il seguente schema:
Modello d’utilità
Oltre alla domanda di brevetto per invenzione industriale, in Italia è possibile depositare una domanda di brevetto per modello d’utilità. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Il modello d’utilità non può rivendicare un processo o un metodo. In altre parole metodi e processi di fabbricazione non possono per legge essere tutelati con modelli d’utilità (ma al più con un brevetto per invenzione industriale).
Il modello d’utilità deve quindi soddisfare il requisito della novità, esattamente come previsto per i brevetti per invenzione industriale. La valutazione dell’altezza inventiva è invece differente tra le due fattispecie. Per i modelli d’utilità è sufficiente che la soluzione tecnica rivendicata conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. In altre parole per il modello d’utilità è sufficiente un livello più basso di altezza inventiva rispetto a quanto previsto per i brevetti per invenzione industriale.
I modelli d’utilità in Italia sono concessi senza esame di merito da parte dell’ufficio brevetti UIBM. Ovvero, l’UIBM si limita a eseguire un esame formale della domanda, ma non effettua alcuna verifica circa la novità e l’altezza inventiva di quanto rivendicato nella domanda stessa.
La durata massima dei modelli d’utilità è pari a 10 anni dalla data di deposito. Al momento del deposito si pagano le tasse di mantenimento in vita per il primo quinquennio. Alla fine del quarto anno dal deposito è dovuta la tassa di mantenimento per il secondo quinquennio.
In pratica la procedura italiana del modello d’utilità si sviluppa secondo il seguente schema: