Al momento non esiste un brevetto comunitario. Alcuni Paesi dell'Unione Europea si sono recentemente accordati in tal senso e un nuovo sistema, definito del brevetto unitario, è entrato in vigore nel Giugno del 2023, ma soltanto per 18 giurisdizioni.
Il sistema del brevetto europeo nasce dalla ratifica - da parte di molti Paesi europei - della Convenzione sul Brevetto Europeo. La domanda di brevetto europeo designa (copre) inizialmente 39 Stati; si tratta dei 27 Paesi dell'Unione Europea più i seguenti: Albania, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Turchia, San Marino, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Al momento del deposito è inoltre possibile estendere la protezione ad ulteriori territori, tra cui Bosnia Erzegovina, Georgia, Laos, Cambogia, Montenegro, Marocco, Moldova, Tunisia.
L’Ufficio deputato all’esame e alla concessione dei brevetti europei è l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO – European Patent Office).
In generale la procedura prevede una ricerca d'anteriorità, un esame di validità, e — se l’esame va a buon fine — la concessione del brevetto europeo.
Più in dettaglio, al momento del deposito, si pagano le tasse di deposito e di ricerca. Il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità dell'esaminatore sono emessi dopo circa 6-8 mesi dal deposito. Se si decide di proseguire con la procedura, entro circa 24 mesi dal deposito (o dalla data di priorità) occorre pagare le tasse di designazione e la tassa d'esame.
Nel corso dell'esame, l'esaminatore può emettere una o più comunicazioni scritte — chiamate Lettere Ufficiali — in cui vengono sollevate obiezioni relative alla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda. È obbligatorio rispondere nel merito a tutte le obiezioni sollevate.
Al termine della procedura centralizzata avanti l’EPO, si arriva alla concessione o al rifiuto della domanda.
Con l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) il 1° giugno 2023, il titolare può proseguire il brevetto europeo come brevetto unitario e/o convalidare il brevetto europeo in alcuni o tutti i Paesi inizialmente designati.
In caso di concessione, il titolare può scegliere due strade, che non necessariamente si escludono l’una rispetto all’altra:
• Procedura tradizionale: entro 3 mesi dalla concessione, convalidare il brevetto nei Paesi di interesse tra quelli inizialmente designati. Per alcuni Paesi, la convalida richiede il deposito della traduzione nella lingua nazionale e la nomina di un rappresentante locale.
• Brevetto unitario: entro 1 mese dalla concessione, richiedere l'effetto unitario all'EPO. Il brevetto produce effetto unitario in tutti i Paesi UE partecipanti senza ulteriori procedure nazionali.
Questa duplice possibilità è dettata da due aspetti.
Il primo aspetto è che non tutti i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione sul Brevetto Europeo hanno anche sottoscritto l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. In particolare, al 2026, i Paesi che hanno sottoscritto quest’ultimo sono diciotto: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia. Quindi, per i Paesi non aderenti all’Accordo TUB l’unica scelta è convalidare il brevetto europeo in modo tradizionale.
Il secondo aspetto è legato al fatto che l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) ha introdotto un regime transitorio, della durata iniziale di sette anni a partire dal 1° giugno 2023 (eventualmente prorogabile di ulteriori sette anni), che consente ai titolari di brevetti europei di non scegliere, per i Paesi aderenti all’Accordo TUB, il Brevetto unitario, ma la strada delle convalide tradizionale, sottraendo alla giurisdizione del TUB le cause di nullità e di contraffazione relative ai corrispondenti brevetti europei. Pertanto, ad esempio, in Italia e Germania (entrambi aderenti all’Accordo TUB) un brevetto europeo può essere ancora tutt’oggi convalidato, senza dover obbligatoriamente richiedere il brevetto unitario.
Pertanto, dopo la concessione il titolare ha due opzioni:
• Opzione mista: La prima opzione consiste nel proseguire il brevetto europeo come brevetto unitario, che produce effetto uniforme in tutti i Paesi che hanno aderito all’Accordo TUB, ed eventualmente anche di convalidarlo nei Paesi non aderenti all’Accordo (ad esempio Spagna, Svizzera);
• Opzione classica: La seconda opzione è di non optare per il brevetto unitario e scegliere l’opzione di convalidare il brevetto in uno o più dei 39 Paesi inizialmente designati
Terzi possono presentare opposizione al rilascio del brevetto entro nove mesi dalla data di concessione avanti all'EPO.
La procedura europea comporta l'enorme vantaggio di poter raggiungere fino a 39 Paesi con un unico deposito e una sola procedura d'esame, rimandando al momento della concessione la scelta effettiva dei Paesi di interesse e i relativi costi.
Procedura europea e le tasse di deposito per il brevetto europeo
In pratica la procedura europea si sviluppa secondo il seguente schema: