Servizio di Disegni e modelli
Nell’ambito della proprietà industriale con il termine "design" si fa
riferimento all'aspetto esteriore di un determinato prodotto, cioè alla relativa
estetica. La ricerca di un design originale può consentire di conquistare quote di mercato, creare
nuove nicchie, rafforzare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua riconoscibilità, praticamente
in ogni settore merceologico. Per questi motivi la protezione del design di un prodotto
dovrebbe sempre rappresentare un elemento imprescindibile della strategia commerciale di ogni
imprenditore o designer.
I nostri consulenti in proprietà intellettuale vantano una sensibile esperienza e sono in
grado di suggerire la migliore forma di tutela per i vostri prodotti, in modo da
ottenere la massima protezione possibile, per contrastare o evitare contraffazioni, e al tempo
stesso evitare di incorrere in eventuali azioni legali da parte dei concorrenti.
Perché registrare un disegno o modello?
La registrazione del disegno (modello
ornamentale) rappresenta lo strumento di maggiore efficacia (spesso anche
l'unico) validamente azionabile contro gli imitatori al fine di garantirsi
l'esclusiva sui risultati di uno sforzo creativo e innovativo di carattere
estetico.
È altresì risaputo come far rispettare i propri diritti di proprietà industriale
sia un'attività complessa e articolata, che richiede competenze specifiche e la
padronanza di una materia vasta e mutevole. Ciò vale senz'altro anche per i
disegni e modelli ornamentali.
Pertanto è bene rivolgersi a consulenti specializzati e con esperienza
nel contenzioso, in grado assistervi nella definizione della
migliore strategia di tutela. Biesse, con il suo staff di professionisti,
affianca i propri clienti nella difesa dei design.
In Italia la normativa vigente prevede alcuni strumenti per la tutela del design, in particolare, il più importante è la registrazione di un disegno o modello, che può essere ottenuta presentando un'apposita domanda all'ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). Il deposito di un disegno o modello deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di prima divulgazione al pubblico, ad esempio sotto forma di volantini, brochure, internet, fiere, ecc.. La registrazione può essere richiesta dall'autore del disegno o modello o, se questi lavora presso un'impresa, dall'impresa stessa, a patto che la creazione di tale opera rientri nelle mansioni dell'autore; in generale, il Richiedente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.
La durata del titolo è di 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda ed è prorogabile, con un rinnovo, per uno o più quinquenni fino ad un massimo di 25 anni. Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione fino a 100 disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di Locarno dei disegni e modelli. Questi sono alcuni esempi di design comunitari registrati dal nostro studio:
Esistono altre forme di tutela delle caratteristiche esteriori di un prodotto:
nell'ambito dell'Unione Europea, è possibile ottenere una protezione
temporanea per
disegni o modelli non registrati, per tre anni a partire dalla data in cui il
disegno
o modello è stato divulgato sul territorio dell'Unione.
Tale strumento consente all'impresa di svolgere test commerciali e verifiche sul
mercato senza affrontare i costi di registrazione, ricordando che dopo 12 mesi è in
ogni caso impossibile procedere con la registrazione. I diritti derivanti da un
disegno o modello non registrato sono tuttavia difficili da far vale in sede
giudiziale e la protezione concessa ad un disegno o modello non registrato risulta
ben inferiore alla tutela, certa e potenzialmente di lunga durata, fornita da un
disegno o modello registrato.
Un ulteriore strumento previsto dalla normativa vigente, utilizzabile in cumulo con la registrazione come disegno o modello, è la tutela attraverso il diritto d'autore. Tale diritto, che dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, è però ottenibile soltanto nel caso in cui il disegno o modello presenti di per sé carattere creativo e valore artistico ed è attuabile solo contro violazioni volontarie dell'opera.
Se il disegno o modello ha nel mercato di riferimento la funzione di marchio, ossia
consegue l'effetto principale di distinguerlo da altri prodotti concorrenti, è
possibile proteggerlo anche come marchio tridimensionale o marchio di forma. Ciò vale
nel caso in cui il disegno o modello, più che un valore essenzialmente estetico o
ornamentale, possieda una forma inconsueta, arbitraria, di mera fantasia che lo dota
di carattere distintivo.
È questo il caso, per esempio, della bottiglia tronco-conica dell'aperitivo Campari
Soda e della storica bottiglia di vetro della Coca-Cola, ritenute registrabili anche
come marchi.
Infine, il disegno o modello è protetto anche dalle norme sulla concorrenza sleale
che difendono il titolare da atti quali l'imitazione servile, lo sfruttamento della
reputazione, le pratiche di agganciamento commerciale suscettibili di creare
confusione nel consumatore. Nella nostra Guida al Diritto Industriale puoi trovare più
informazioni sulla tipologia di marchi.
Un'impresa che intende esportare i propri prodotti all'estero, o intende dare in
licenza la produzione o la commercializzazione degli stessi, dovrebbe sempre valutare
come ottenere diritti di esclusiva del design nei paesi di interesse.
Nel caso in cui si sia proceduto alla registrazione di un disegno o modello in
Italia, è possibile usufruire di un periodo di 6 mesi durante il quale è possibile
'estendere' il disegno o modello con depositi all'estero rivendicando la priorità del
deposito originario in Italia. Scaduto tale periodo, il disegno o modello non è più
proteggibile nei paesi che non prevedono il periodo di grazia di 12 mesi dalla prima
divulgazione, in quanto in questi paesi il design risulterebbe privo del requisito di
novità.
Esistono essenzialmente tre modi per ottenere la tutela di un disegno o
modello
all'estero:
- deposito di una serie di domande di registrazione nazionale in differenti paesi, ciascuna separata e indipendente dalle altre (con conseguente notevole complessità);
- registrazione di un modello dell’Unione Europea: è possibile con un unico deposito presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Industriale (EUIPO), tutelare i propri diritti in tutti i 28 Paesi membri dell'Unione Europea; termini di durata e requisiti sono sostanzialmente identici a quelli previsti dalla normativa italiana;
- è possibile depositare, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO), un unico 'disegno o modello internazionale', ottenendo così in tutti gli Stati contraenti (tra i quali l'Italia) la stessa protezione che il modello otterrebbe da singoli depositi diretti in ogni singolo paese; è possibile designare l'Unione Europea nell'ambito di una registrazione internazionale, ottenendo nel territorio dell'Unione gli stessi effetti di un modello o disegno comunitario EU.