Il know-how e il segreto industriale
Lo studio Biesse supporta i propri clienti nel perseguire l'illecita sottrazione di informazioni aziendali riservate, cioè il cosiddetto know-how aziendale confidenziale.
Proteggere le informazioni aziendali segrete
La tutela giuridica del know-how ha acquisito sempre maggiore importanza col passare del tempo, dovuta alla cresciuta consapevolezza da parte delle aziende detentrici delle informazioni segrete della necessità di proteggerle dalla concorrenza sleale. Ovviamente non tutte le informazioni interne all’azienda costituiscono un patrimonio da tutelare. Ad esempio, i processi aziendali generalmente noti non assumono particolare valore economico per l’impresa e, quindi, non possono ottenere un particolare riconoscimento e una tutela.
Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, sono tutelate dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale. Per godere della tutela offerta dalla legge, tali informazioni devono essere soggette al legittimo controllo del detentore e devono:
- essere segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- essere soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- avere valore economico in quanto segrete.
Sono inoltre protetti i dati, ad esempio sperimentali, relativi a prove o altri dati segreti la cui
elaborazione comporti un considerevole impegno. È il caso tipico delle prove svolte in previsione
dell'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
La divulgazione o l'utilizzo illeciti delle informazioni segrete o riservate costituisce inoltre un atto
non conforme ai principi della correttezza professionale ai sensi dell'articolo 2598, n. 3, Codice
Civile.
Spesso la sottrazione illecita di informazioni aziendali riservate è attuata dai dipendenti dimissionari
di una azienda che copiano CD-Rom, file CAD, progetti, ecc., per poterli utilizzare dopo essere stati
assunti da una seconda azienda concorrente della prima.
È fondamentale proteggere il know-how aziendale adottando le misure previste dai punti 1 e 2 sopra.
Occorre sottolineare che il detentore di know-how ha il dovere di esercitare un legittimo controllo sul
suo patrimonio delle informazioni segrete e, quindi, ha il diritto di vietare che gli altri le
acquisiscano, rivelino e utilizzino senza consenso.
Le informazioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa e procedurale che
rappresentano un valore economico per un’azienda possono essere ritenute un know-how.
Generalmente queste informazioni sono segrete e la relativa sottrazione comporta un
danno economico o competitivo per l’azienda.
Nel Regolamento CE 772/2004 il termine know-how viene definito come il patrimonio di
conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, che (i) sia
il segreto, cioè non generalmente noto, né facilmente accessibile; (ii) sostanziale,
vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; (iii)
individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente da consentirne
la verifica.
Il ricorso al segreto aziendale è lo strumento più efficace per proteggere il
know-how dalle azioni di concorrenza sleale da parte dei concorrenti o dei (ex)
dipendenti stessi. Uno degli strumenti per ovviare al problema di diffusione delle
informazioni aziendali segrete da parte dei dipendenti o ex-dipendenti è la
possibilità di vincolare tale azioni contrattualmente. In alcune circostanze anche
con il termine del rapporto lavorativo la divulgazione dei segreti aziendali da parte
di un ex-dipendente può essere considerata un illecito.
Occorre ribadire che possono costituire l’oggetto di tutela giuridica anche le sole
informazioni (dati, notizie, statistiche, mailing list, contatti, etc.). Quindi,
ferma restando la disciplina della concorrenza sleale, il Codice della Proprietà
Industriale ha introdotto due tipi di diritti:
- diritti titolati (marchi, brevetti, etc, formalizzati in un titolo)
- diritti non titolati (know-how).
È garantita la tutela di tutti e due i tipi di diritti, ma vale notare che in quanto al know-how, per fare valere i suoi diritti il detentore del know-how è tenuto ad implementare misure ragionevolmente adeguate a mantenerlo segreto. Le misure “adeguate” per il legislatore sono quelle che rientrano nel concetto di “normale diligenza e prevedibilità”, e vengono valutate in base alle circostanze, natura e stato della informazione da proteggere.
Il know-how come tutti gli asset intangibili può essere ceduto a terzi tramite accordi
di cessione o contratti di licenza. Il contratto di cessione di know-how o di
informazioni aziendali riservate consiste in una compravendita di tali informazioni
soggetta a determinate clausole contrattuali, in base alle quali il titolare
trasferisce la proprietà del proprio know-how dietro il pagamento del corrispettivo
pattuito.
Il contratto di licenza consiste nel trasferimento del diritto di sfruttamento del
know know per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo.
In questo caso il licenziatario è tenuto a rispettare la riservatezza delle
informazioni che il licenziante gli mette a disposizione.
Il contratto di licenza di un know-how generalmente è complesso e difficile da
stipulare per via della riservatezza delle informazioni che riporta. Le parti
contraenti manifestano interessi contrapposti: la parte che detiene il know-how
spesso è riluttante a descrivere ampiamente le informazioni che fungono da oggetto
del contratto, mentre l’ipotetico licenziatario ne ha tutto l’interesse per
verificare l’adeguatezza del contenuto alle sue necessità.
Il know-how gode della tutela civile e della tutela penale. In termini di tutela civile
è perseguibile il reato della concorrenza sleale, mentre la tutela penale prevede
l’intervento dell’autorità giudiziaria da parte della Polizia giudiziaria (Guardia di
Finanza o Carabinieri).
La tutela civile delle informazioni aziendali segrete può essere attivata nei casi in
cui esse fossero acquisite slealmente da un concorrente per sfruttarle oppure per
compiere atti contrari alla correttezza professionale. Il giudice può inibire la
continuazione degli atti di concorrenza sleale ed attuare provvedimenti diretti
all’eliminazione degli effetti di tali azioni, oltre a poter ordinare il pagamento
dei danni.
La tutela penale può essere azionata, ad esempio, nei casi di sequestro di materiale
che sia frutto del know-how illecitamente sottratto.